Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 – cosiddetto DL Liquidità – ha l’obiettivo di supportare le imprese in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica con le seguenti misure:

  • sostegno alla liquidità: rafforzamento del Fondo di Garanzia per le PMI (es. importo massimo garantito fino a 5 milioni, garanzie anche per imprese con “inadempienze probabili”, generale aumento delle percentuali garantite), che opererà anche a supporto di imprese mid cap (numero di dipendenti fino a 499); intervento di garanzia di SACE a copertura d finanziamenti bancari verso grandi imprese e PMI (che non possono più accedere al Fondo di Garanzia);
  • agevolazioni fiscali: es. ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi;
  • interventi per la continuità aziendale: es. proroga di un anno (1° settembre 2021) dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa (d. lgs. 14/2019);
  • ampliamento dei poteri speciali del Governo (Golden Power) a settori di rilevanza strategica: es. investimenti esteri e di soggetti UE.

Per ulteriori informazioni e dettagli si rinvia all’apposita Sezione del sito Confindustria.

Infine, con riferimento all’applicazione delle misure varate dal Governo per il sostegno finanziario delle imprese, si segnala la pubblicazione sul sito di Banca d’Italia di un documento di “Raccomandazione della Banca d’Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19”, che ha l’obiettivo di garantire correttezza, tempestività e congruità d’implementazione delle citate misure da parte del sistema bancario e finanziario, a cui al contempo viene richiesto di valutarne l’estensione volontaria a soggetti in difficoltà non destinatari delle agevolazioni governative (DL Cura Italia; DL Liquidità).

In sostanza, l’Autorità di Vigilanza raccomanda alle banche e agli altri operatori del settore di adottare misure adeguate in tema di:

  • tutela della clientela, attraverso l’utilizzo di strumenti e canali (es. web, telefonico, fisico) di comunicazione chiara, tempestiva e completa nonché supporto – anche documentale – effettivo, pieno e uniforme, anche con riferimento a operazioni concrete (es. riaccredito, con sterilizzazione degli effetti sfavorevoli per i clienti, di rate di mutui per i quali è stata richiesta la moratoria);
  • antiriciclaggio e prevenzione del crimine finanziario, attraverso un’efficace e puntuale attività di verifica e monitoraggio di clientela e operazioni (es. congruità delle finalità dei finanziamenti garantiti richiesti), dato il rischio che la crisi offra opportunità alla criminalità economica.