Il Governo ha adottato un nuovo DPCM, che proroga le misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020.

Di seguito, una sintesi delle principali misure del decreto diffusa da Confindustria.

Il provvedimento anzitutto riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e, quindi, sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.

Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma le eccezioni alla sospensione, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi:

  • attività indicate nell’Allegato 3, individuate sulla base del Codice ATECO. Quanto alla lista dei Codici, ferma la possibilità di modificarla con successivi decreti del MISE, si segnala che essa è stata integrata rispetto a quella di cui al DM 25 marzo 2020 (es. settore legno, fabbricazione computer, commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, vendita al dettaglio di libri e vestiti per bambini e neonati);
  • attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite. Ai fini della prosecuzione, il nuovo DPCM conferma il meccanismo della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva. Nella comunicazione occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l’attività funzionale può legittimamente proseguire – sulla base della comunicazione – senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Tuttavia, è fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione, di sospendere l’attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione. Stante la medesima ratio della nuova disciplina rispetto alla precedente, si ritiene che non sia necessario – per le attività che hanno già provveduto – reiterare la comunicazione al Prefetto;
  • attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell’attività, il nuovo DPCM prevede l’invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica. In questo caso, il nuovo DPCM introduce una semplificazione, consentendone la prosecuzione previa comunicazione al Prefetto e non già previa autorizzazione come previsto dal precedente del 22 marzo 2020. Di conseguenza, a seguito della comunicazione, l’attività può legittimamente proseguire senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura, fermo in ogni caso il potere di sospensione. Viene altresì specificato che possono continuare a svolgere l’attività, in quanto funzionali, con comunicazione al Prefetto, anche le imprese che garantiscono la continuità a questa filiera;
  • servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Infine, il nuovo DPCM conferma: i) per tutte le attività non sospese, l’applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali; ii) la possibilità per le attività sospese di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; iii) il monitoraggio a livello regionale e ministeriale (Sviluppo Economico, Interno e Lavoro) delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti, anche di sospensione, adottati dal Prefetto.