Normative e FAQ

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FAQ

CHE COS’È UN CONTRATTO DI RETE?

Il contratto di rete rappresenta un nuovo strumento negoziale messo a disposizione delle imprese per collaborare alla realizzazione di progetti e quindi al conseguimento di comuni obiettivi strategici. Mediante tale contratto le imprese perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. La sua disciplina è contenuta nell’art. 3, commi 4-ter e seguenti, della legge n. 33/2009, di conversione del DL n. 5/2009, come modificata e integrata dall’art. 1 della legge n. 99/2009 e dall’art. 42 del DL  n. 78/2010,  convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010, successivamente modificato dal DL n.83/2012 e legge di conv.n.134/2012, nonché da DL n.179/2012 convertito con legge n.221/2012. Il contratto di rete è un contratto plurilaterale di cooperazione interimprenditoriale con il quale più imprenditori,  perseguendo lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, si obbligano, sulla base di un programma comune a: –  collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero; –  scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, –  esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, per conto (e in nome) dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

CHI PUÒ SOTTOSCRIVERE UN CONTRATTO DI RETE?

Dalla disciplina del contratto di rete non emerge alcun limite di sorta in merito alla natura delle imprese che possono sottoscrivere un contratto di rete. Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese, qualsiasi sia la loro forma di costituzione (società di capitali, società di persone, imprenditori individuali, ecc.) la loro dimensione (grandi, medie e piccole imprese) o il loro ambito di attività (es. imprese di produzione di beni o servizi, imprese di distribuzione). L’art. 3, co. 4-ter, lett. a), della legge n. 33/2009 e ss.mm.ii. (successive modifiche intervenute), nel richiedere l’indicazione nel contratto del nome, della ditta, della ragione o denominazione sociale di ogni partecipante alla rete, lascia intendere che tale contratto possa essere stipulato tra imprese qualsiasi sia la loro forma di organizzazione, posto che vengono richiamati espressamente tutti i tipi di nomi riguardanti le modalità di costituzione delle imprese. Inoltre, dalla disciplina del contratto di rete non emerge alcun limite di sorta in merito alla natura delle imprese che possono sottoscrivere un contratto di rete.     Con l’art. 12 della Legge n. 81/2017, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è stata prevista la possibilità per i soggetti che svolgono attività professionale di partecipare a reti con imprese (cd. reti miste).

COME SI FA IL CONTRATTO DI RETE?

Il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero con atto firmato digitalmente ex art. 24 e 25 C.A.D. ( d.lgs. 82/2005). Tali forme sono previste dalla legge ai fini degli adempimenti pubblicitari cui è sottoposto il contratto di rete. Infatti, l’art. 3, co. 4-quater, della legge n. 33/2009 e s.m.i.(successive modifiche intervenute) stabilisce che il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Qualora i contraenti optino per far acquisire soggettività giuridica al contratto, allora la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete. Per quanto riguarda i contenuti del contratto, le parti devono attenersi alle indicazioni fornite nell’art. 3, co. 4-ter, lett. da a) ad f), legge n. 33/2009 e ss.mm.ii.

COSA PUÒ CONTENERE IL PROGRAMMA DI RETE?

Il programma di rete, elemento obbligatorio del contratto, deve contenere “l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune”. La normativa non prescrive particolari contenuti alle parti, lasciando ad esse la più ampia libertà negoziale. Ai fini dell’agevolazione fiscale, tuttavia, è importante definire come si vuole perseguire lo scopo comune. Gli utili che non concorrono alla formazione del reddito imponibile sono, infatti, vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete. A tale riguardo l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011,  ha precisato che “la norma agevolativa ha per obiettivo il completamento del programma comune di rete previsto dal contratto”.

DUE IMPRESE CHE HANNO DIVERSI OGGETTI SOCIALI E COMPIONO ATTIVITÀ DIFFERENTI POSSONO METTERSI IN RETE?

Il contratto di rete consente di aggregare imprese a prescindere dalla loro attività specifica. Quello che deve accomunare le imprese è la condivisione del programma comune e degli obiettivi strategici.

L’ORGANO COMUNE ED IL FONDO PATRIMONIALE COMUNE SONO OBBLIGATORI PER LA COSTITUZIONE DI UN CONTRATTO DI RETE?

In una rete contratto tanto l’organo comune quanto il fondo patrimoniale sono elementi eventuali (e pertanto facoltativi) del contratto. Questa è una delle novità più rilevanti introdotte dalla legge n. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010. In questo modo il legislatore ha lasciato all’ autonomia negoziale delle parti il compito di graduare l’intensità dell’aggregazione, sia sotto il profilo patrimoniale che della governance della rete. Si fa presente che la costituzione del fondo patrimoniale si rende necessaria qualora le imprese facenti parte della rete siano interessate a chiedere l’Agevolazione fiscale ex l. n.122/2010.

IN UNA RETE CONTRATTO GIÀ COSTITUITA DEVE ENTRARE UNA NUOVA IMPRESA: COSA SI DEVE FARE?

Vd. Guida al contratto di rete pag 10 e seg. —–>  http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/

IN CHE COSA CONSISTE IL BENEFICIO FISCALE PREVISTO DAL D.L. 78/2010?

L’art. 42 comma 2 quater, della legge n. 122/2010, di conversione del DL n. 78/2010, ha introdotto una agevolazione fiscale a favore delle imprese che stipulano contratti di rete. Secondo questa norma non concorre alla formazione del reddito imponibile dell’impresa aderente ad un contratto di rete la quota degli utili dell’esercizio destinata al fondo patrimoniale comune e per tale via alla realizzazione degli investimenti previsti dal contratto di rete. La Commissione Europea con Decisione C(2010)8939 def, ha ammesso la misura fiscale agevolativa negandone la natura di aiuto di Stato. Tra le motivazioni addotte a sostegno della decisione, vi è la considerazione del fatto che la misura è ammissibile, poiché con il contratto non si crea una nuova entità giuridica, altra ed ulteriore rispetto alle imprese retiste; alla luce di questo rilievo riconosciuto anche dalle autorità europee alla natura meramente contrattuale dello strumento, a contrario è ragionevole nutrire perplessità circa la ammissibilità del beneficio fiscale per le ipotesi in cui il contratto acquisisca soggettività giuridica.

PER QUANTI ANNI LA QUOTA DI UTILI DELLE IMPRESE CONTRAENTI DESTINATA AL FONDO COMUNE RIMANE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA?

L’agevolazione si applica agli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. L’agevolazione perdura anche dopo la scadenza del contratto, sempreché il programma di rete sia stato completato nei tempi prescritti e la riserva in sospensione di imposta non sia stata utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite. Sul punto si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate che, nella Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, al paragrafo 5,  ha precisato: “Una volta completato il programma di rete, non può più verificarsi l’evento interruttivo costituito dal venir meno dell’adesione al contratto di rete e, quindi, il regime di sospensione di imposta permane fino all’esercizio in cui la riserva appositamente formata è utilizzata  per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio”.

QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA UNA RETE CONTRATTO ED ALTRE FORME AGGREGATIVE TRA IMPRESE?

A CHI VANNO INTESTATE LE FATTURE IN UNA RETE CONTRATTO?

Nella realizzazione del programma di rete le aziende e/o l’organo comune  pongono in essere operazioni,  sia attive che passive, con rilevanza fiscale.  Poiché il contratto di rete ( rete –contratto) non dà vita ad un nuovo soggetto – né civile né tributario, – ma si configura come un accordo di collaborazione tra  le singole imprese, le operazioni poste in essere per l’attuazione del programma comune di rete esplicano efficacia nella sfera giuridica e, in particolare, nella sfera tributaria delle imprese aderenti. Nei casi in cui l’attività per l’esecuzione del programma di rete non sia frazionabile, ossia non sia riconducibile alla singola impresa in via autonoma e indipendente,  allora la “rete” opererà per il tramite dell’organo comune. Quest’ultimo esercita la sua attività esecutoria secondo le regole del mandato e le imprese, in contratto, devono stabilire se l’attività è esercitata secondo le regole del mandato con rappresentanza o del mandato senza rappresentanza.  Così, facendo un esempio per capire meglio: –  nel caso in cui la “rete” si avvalga di un organo comune che agisce per nome e per conto delle imprese contraenti (mandato con rappresentanza) tutte le attività poste in essere dall’organo comune (mandatario) hanno un effetto diretto e si riflettono nella sfera tributaria delle imprese facenti parte del contratto di rete (mandanti). Conseguentemente, se ad  esempio il mandatario acquista un macchinario, o si avvale di un servizio, il fornitore dovrà emettere tante fatture quante sono le imprese aderenti al contratto, per importi proporzionati alle quote di partecipazione di ogni impresa alle attività della rete. –  nel caso in cui, invece, la “rete” si avvalga di un organo comune che agisce in nome proprio ma per conto delle imprese contraenti (mandato senza rappresentanza), il fornitore emetterà una sola fattura a nome dell’organo comune (mandatario); quest’ultimo poi ribalterà il costo sulle imprese aderenti emettendo loro una fattura di riaddebito.

ENTRO QUANDO VANNO ESEGUITI GLI INVESTIMENTI PER I QUALI SI È CHIESTA L’AGEVOLAZIONE FISCALE?

Qualora le imprese intendano chiedere l’agevolazione fiscale, dovranno utilizzare  gli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione di imposta entro l’esercizio successivo a quello in cui è assunta la delibera di accantonamento degli utili di esercizio. Pertanto, se l’assemblea delibererà di accantonare l’utile il 30.04.2013, in sede di approvazione del bilancio della società al 31.12.2012, il termine di effettuazione degli investimenti corrispondenti all’utile accantonato e che – a seguito del riparto effettuato dall’Amministrazione finanziaria – risulterà agevolato è il 31.12.2014.

IN CASO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI UN’IMPRESA DELLA RETE, L’IMPRESA INCORPORANTE È TENUTA A SPECIFICI ADEMPIMENTI IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI RETE?

Non avendo, il legislatore del contratto di rete, nulla previsto circa questa evenienza, nè essendosi consolidata ancora alcuna prassi, sulla base dei principi ispiratori della disciplina pubblicitaria, si ritiene che nessuna segnalazione sia dovuta  per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto perché il sistema della pubblicità, al Reg. Imprese, è improntato al principio della tassatività, pertanto non essendo prevista dalle norme, non vi si può procedere; in secondo luogo perché al Registro Imprese, cliccando sulla visura del contratto di rete si vedranno tutti nomi delle imprese partecipanti e cliccando su quella che è stata incorporata si vedrà che quest’ultima è cessata per incorporazione nella società incorporante. Si ritiene che in un sol caso si renda necessario comunicare l’intervenuta variazione al Reg. Imprese, ossia quando l’impresa incorporata sia anche Impresa di Riferimento per la pubblicità della rete cui l’incorporata partecipa; in tale ultimo caso, effettivamente, andrà fatta una segnalazione al Registro Imprese essendo mutate le generalità dell’impresa di riferimento della rete, che non sono più quelle dell’incorporata ma quelle dell’incorporante.

PER POTER CONCORRERE ALL’ AGEVOLAZIONE FISCALE, QUAL È IL TERMINE UTILE PER LA REGISTRAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL CONTRATTO DI RETE?

Con il presente quesito si chiede se il contratto di rete debba essere stipulato ed iscritto al Registro Imprese entro l’anno cui si riferiscono gli utili accantonati e destinati ( ad esempio entro il 31.12.2012 per contratti in cui si preveda l’impiego degli utili dell’anno 2012), oppure anche oltre la suddetta data  e comunque entro la data di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’ esercizio cui si riferiscono gli utili (nell’ esempio il 16 giugno 2013). Per usufruire dell’agevolazione prevista ai sensi della L. n.122/2010, i presupposti previsti dalla norma in esame sono: adesione al contratto di rete, accantonamento e destinazione dell’utile dell’esercizio, asseverazione del programma di rete. Come esplicato nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 14.04.2011, tali presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, vale a dire, come stabilisce il comma 2- quinquies, al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’ esercizio cui si riferiscono gli utili. Pertanto anche l’adesione ad un contratto di rete deve sussistere al momento del saldo delle imposte sui redditi dell’anno 2012, ossia a giugno 2013.Va aggiunto che dovendo sussistere anche gli altri presupposti, ossia dovendo intervenire l’ asseverazione, il contratto dovrà esser stato stipulato e registrato nei tempi utili affinché possa esser asseverato e si possa poi procedere a prenotare l’agevolazione fiscale entro il 23 maggio. Infine,  invitiamo a prestare attenzione a quanto oggetto di risposta alla FAQ n. 12, poiché, alla luce delle posizioni assunte dalle Autorità Europee con C(2010)8939 def. in ordine alla natura meramente contrattuale dello strumento, a contrario è ragionevole nutrire perplessità circa la ammissibilità del beneficio fiscale per le ipotesi in cui il contratto acquisisca soggettività giuridica.

QUALI ADEMPIMENTI SONO NECESSARI NEL CASO CHE UN’IMPRESA RETISTA VENGA POSTA IN LIQUIDAZIONE E CONSEGUENTEMENTE ESCLUSA DAL CONTRATTO DI RETE?

In caso di fuoriuscita di un partecipante dal contratto si rende necessario redigere un atto con il quale si dia conto di questo cambiamento della compagine e conseguentemente se ne deve curare la comunicazione al Registro delle Imprese.

SE AL CONTRATTO DI RETE PARTECIPA UN’IMPRESA IL CUI ESERCIZIO NON COINCIDE CON L’ANNO SOLARE, CHE TEMPI E TERMINI SI DEVONO RISPETTARE PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE?

Il quesito pone il caso di un’impresa che chiude il bilancio al 30/06 di ogni anno, pertanto si chiede come possa tale impresa destinare riserve al fondo patrimoniale. Nel bilancio chiuso al  30/06/12 l’impresa non ha stanziato nulla perché il progetto non era ancora stato asseverato e quindi ha pagato imposte,il prossimo bilancio sarà chiuso al 30/06/13  (bilancio che decorre dal 30/06/12 al 30/06/13) per cui dopo l’asseverazione: si chiede se questa impresa perderà la possibilità di chiedere l’agevolazione fiscale, oppure se potrà comunque chiedere l’agevolazione, e, se si,con quali scadenze e termini. Come richiamato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.15/E del 14 aprile 2011  “Le imprese con esercizio a cavallo dell’anno solare presentano la comunicazione entro i medesimi termini anche se l’esercizio di riferimento non è ancora chiuso“, pertanto, anche le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare dovranno rispettare le medesime scadenze per la presentazione del Mod. Reti / prenotazione dei fondi. Qualora a fine esercizio, gli utili destinati al fondo patrimoniale di rete siano inferiori a quelli indicati nel richiesta all’Agenzia delle Entrate, le imprese dovranno: presentare una ulteriore comunicazione contenente l’indicazione del minor importo effettivamente accantonato (la presentazione di  questa comunicazione è obbligatoria), quindi applicare la percentuale di riparto determinata dall’Agenzia delle Entrate al risparmio di imposta calcolato sulla base dell’importo di utili effettivamente accantonati. L’agevolazione può essere fruita al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili. Tale termine è fissato, in generale, nel giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Pertanto, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare il termine è il 16 giugno; per le altre, con esercizio non coincidente con l’anno solare, sarà variabile.

UN ENTE PUBBLICO O UN’ASSOCIAZIONE POSSONO SOTTOSCRIVERE UN CONTRATTO DI RETE?

Il contratto di rete è strumento giuridico  per gli imprenditori, imprenditori da intendersi in senso sostanziale (ai sensi dell’art. 2082 c.c.) ed in senso formale (ossia soggetti iscritti al Reg. Imprese): la mancanza dell’uno o dell’altro requisito (sostanziale e/o formale) impedisce che un soggetto, seppure svolgente attività economica, possa stipulare un contratto di rete che abbia validità ai sensi della normativa vigente.