Con la circolare n. 2/V del 9 ottobre 2020 “Contratti di rete con causale di solidarietà” (allegata), il Ministero dello Sviluppo Economico interviene su alcune problematiche interpretative “aperte”, connesse all’attuazione del contratto di rete con causale di solidarietà (introdotto dalla legge di conversione del c.d. DL Rilancio n. 34/2020), dando risposta alle richieste di chiarimenti formulate da RetImpresa per il tramite di Unioncamere.

La circolare MiSE si sofferma sulle modalità di redazione e di iscrizione del contratto di rete di solidarietà e sulla transitorietà della disposizione.

In particolare, in linea con le interpretazioni di RetImpresa, il MiSE conferma che:

  • il richiamo alla filiera dichiarata in crisi con provvedimento delle autorità competenti va inteso nel senso che le imprese retiste non debbano tutte appartenere necessariamente alla filiera in questione, potendo stipulare il contratto di rete di solidarietà anche imprese appartenenti a settori non in crisi;
  • ai fini degli adempimenti pubblicitari (previsti dal DL 5/2009, art. 3, comma 4-quater), è obbligatoria la registrazione del contratto di rete mediante iscrizione presso il Registro delle imprese;
  • in luogo delle forme tradizionali, previste dal comma 4-ter (atto pubblico; scrittura privata autenticata; atto firmato digitalmente ai sensi degli artt. 24 o 25 del CAD), è stabilita una forma “agevolata” per la redazione del contratto di rete di solidarietà, “mediante atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD (firma digitale non autenticata) e assistenza (e sottoscrizione) delle organizzazioni datoriali” maggiormente rappresentative a livello nazionale, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori;
  • è pertanto necessaria la sottoscrizione con firma digitale del contratto anche da parte dell’organizzazione datoriale che ha assistito le imprese retiste;
  • le reti di solidarietà hanno natura di rete-contratto, potendo essere stipulate esclusivamente senza conferire autonoma soggettività giuridica all’aggregazione;
  • il modello standard tipizzato con DM n. 122/2014, per le sue caratteristiche di flessibilità, può essere utilizzato per la trasmissione del contratto di rete di solidarietà al Registro delle imprese, in quanto ritenuto “idoneo a recepire le specifiche indicazioni che caratterizzano tali contratti”, benchè non sia obbligatorio (non è infatti richiamato dalla nuova disposizione di cui al comma 4-octies). La circolare fornisce sul punto alcune utili indicazioni operative – conformi a quelle della circolare di RetImpresa – per la compilazione del modello standard al fine di completare correttamente la procedura di registrazione del contratto di rete di solidarietà;
  • ai fini dell’efficacia del contratto, l’ultima sottoscrizione elettronica deve essere apposta sul contratto entro il 31 dicembre 2020 (salvo eventuale proroga legislativa) e che nei 30 giorni successivi dovrà procedersi al deposito per l’iscrizione presso il Registro delle imprese. La circolare precisa anche che la prova del rispetto del termine finale (31.12.2020) va dimostrata mediante marche temporali oppure, in mancanza, mediante l’avvenuta registrazione fiscale.

Per un’analisi dettagliata della disciplina, dei vantaggi e delle modalità di redazione e registrazione della nuova fattispecie di rete d’impresa di solidarietà, si rinvia alla nostra citata Circolare interpretativa, oltre che alla lettura della circolare ministeriale.

In allegato la rassegna stampa costantemente aggiornata sul tema.

Per ricevere assistenza e supporto nella redazione del contratto di rete di solidarietà, contattateci: retimpresa@confindustria.it