Come anticipato dal Sottosegretario al Lavoro, Sen. Tiziana Nisini, in occasione della presentazione del Rapporto 2021 dell’Osservatorio Nazionale sulle Reti d’Impresa, è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione Pubblicità Legale, il Decreto del Ministro del Lavoro n. 205 del 29 ottobre 2021 (allegato) che definisce le modalità operative per procedere alle comunicazioni necessarie a dare attuazione alla codatorialità nell’ambito dei contratti di rete stipulati ai sensi dell’art. 3, commi 4-ter e 4-sexies del DL n. 5/2009, vale a dire per le reti sia ordinarie che di solidarietà.

Viene così completata la disciplina della codatorialità, introdotta in via esclusiva per i contratti di rete nel 2013 dalla c.d. Legge Biagi (art. 30, comma 4-ter, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276), ma rimasta di fatto inefficace in mancanza delle indicazioni operative per gestire il rapporto di lavoro codatoriale nei confronti degli Enti competenti.

Il Decreto 205/2021 dà attuazione alla previsione contenuta nell’art. 43-bis del DL Rilancio n. 34/2020 (convertito con modifiche nelle Legge 17 luglio 2020 n.77), che delegava il Ministero a definire tali indicazioni.

Come noto, la codatorialità è un istituto giuslavoristico applicabile alle reti d’impresa, che identifica una modalità di assunzione congiunta del lavoratore da parte di tutte o alcune delle imprese della rete, secondo la regolamentazione che queste ultime possono darsi attraverso il contratto di rete.

Si tratta di una importante innovazione dell’organizzazione del lavoro nelle aziende legate da un contratto di rete – fortemente sostenuta da RetImpresa – che, in deroga alla tradizionale natura bilaterale delle prestazioni lavoristiche, consente di avere più datori di lavoro (appartenenti alla rete) per uno o più dipendenti.

Il completamento della disciplina della codatorialità, sulla quale l’Agenzia di Confindustria per le reti di impresa lavora da tempo, rappresenta una misura attesa e importante, che potrà dare impulso anche alla diffusione di nuovi modelli organizzativi di collaborazione tra imprese, in grado di valorizzare il capitale umano attraverso l’acquisizione di capacità manageriali nelle PMI in rete, il trasferimento delle competenze del personale lungo le filiere e la progettazione di percorsi di formazione inter-aziendali su aspetti strategici per la crescita professionale.

Il DM n. 205/2021 stabilisce pertanto le modalità con cui l’impresa referente, individuata nell’ambito del contratto di rete, dovrà comunicare l’avvio e gli altri eventi inerenti le prestazioni lavorative in regime di codatorialità presso le aziende retiste, attraverso l’invio dei modelli Unificati in uso nel sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie, al fine di consentire la corretta gestione dei relativi aspetti assicurativi e previdenziali.

Il DM estende inoltre l’applicazione delle medesime regole anche alle comunicazioni di distacco c.d. semplificato dei lavoratori in regime di codatorialità, ai sensi dell’art. 30, co. 4-ter del citato D.Lgs. n. 276/2003.

Nel dettaglio, l’impresa referente/incaricata è tenuta ad effettuare telematicamente le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione delle prestazioni lavorative in codatorialità, comprese le comunicazioni di distacco, tramite il modello “Unirete”, disponibile sul sito www.servizi.lavoro.gov.it.

Si segnala infine che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota del 22-02-2022 della Direzione centrale coordinamento giuridico, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative per effettuare le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, soffermandosi anche sui profili di inquadramento previdenziale e assicurativo dei lavoratori impiegati in codatorialità.

Per sensibilizzare e supportare le imprese nella corretta applicazione dell’istituto, RetImpresa ha in corso interlocuzioni con il Ministero e gli Enti competenti, su cui verranno forniti aggiornamenti.

Per maggiori informazioni sulla codatorialità è possibile contattare retimpresa@confindustria.it