Ispettorato Nazionale del Lavoro e Inail hanno fornito importanti chiarimenti e istruzioni operative sui rapporti di lavoro in regime di codatorialità, in relazione ai profili di rispettiva competenza, contribuendo a completare il quadro della disciplina applicabile a questo importante istituto lavoristico a disposizione delle imprese aderenti ai contratti di rete, specie a seguito del DM n. 205/2021 che ha definito le modalità per procedere alle comunicazioni obbligatorie agli enti competenti dei rapporti di codatorialità.

In particolare, con Nota INL del 22-02-2022 l’Ispettorato ha fornito indicazioni operative riguardanti i modelli e la tempistica per effettuare le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, soffermandosi anche sui profili di inquadramento previdenziale e assicurativo dei lavoratori impiegati in codatorialità, sul regime di solidarietà dei codatori per l’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro e sull’ambito applicativo delle disposizioni.

Successivamente l’INL ha emanato la Nota n. 1229 del 16 giugno 2022 per il corretto utilizzo della modulistica “UniRete” di cui al DM n. 205/2021 per le comunicazioni dei lavoratori in distacco nell’ambito dei contratti di rete e dei lavoratori in codatorialità nelle c.d. reti-soggetto.

L’Inail, con la Circolare n. 31 del 3 agosto 2022, ha dato istruzioni in relazione ai profili assicurativi di competenza dell’Istituto.

In particolare, l’Istituto si è soffermato sull’inquadramento previdenziale e assicurativo dei lavoratori in codatorialità e sui relativi adempimenti, sugli adempimenti nei confronti dell’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori in codatorialità e in distacco presso un’impresa retista, sulle regole per la determinazione dei premi dovuti e profili operativi connessi alla responsabilità solidale, nonché sulle istruzioni da seguire in caso di infortunio e di malattia professionale.

Infine, è intervenuto nuovamente l’INL, con la Nota n. 2015 del 10/10/2022, per chiarire che un’impresa retista (o la stessa rete-soggetto) può essere individuata nell’ambito di un contratto di rete quale referente per le comunicazioni dei rapporti di lavoro in codatorialità – ai sensi dell’art. 2, co. 2, D.M. n. 205/2021 – anche se non riveste contemporaneamente il ruolo di co-datore dello specifico rapporto.

Per le indicazioni di dettaglio si rinvia alla consultazione dei testi allegati.