È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 151 del 29-06-2019 – Suppl. Ordinario n. 26) ed è entrata in vigore il 30 giugno 2019 la Legge n. 58/2019 di conversione del c.d. Decreto Crescita (decreto legge 30 aprile 2019, n. 34).

Durante l’iter parlamentare di conversione sono state rafforzate le previsioni in favore di reti d’impresa e aggregazioni rispetto al contenuto originario del DL, (sui cui si veda la nostra news) in particolare con riferimento agli incentivi a sostegno dell’economia circolare e per la trasformazione digitale dei processi produttivi, in linea con le richieste in tal senso espresse da Confindustria e RetImpresa. È stato inoltre esteso il credito d’imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali, anche se si svolgono in Italia.

Nel dettaglio, per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare:

all’art. 26, che prevede agevolazioni (nella forma del finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa) a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare, è stato precisato che le imprese possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, previa indicazione del soggetto capofila. Nel caso di progetti congiunti è stato eliminato il riferimento al limite massimo di tre soggetti co-proponenti, mentre resta ferma l’indicazione secondo cui tali progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

Non sono state modificate le altre previsioni che dettano requisiti e caratteristiche dei soggetti che possono accedere all’agevolazione e dei progetti ammissibili. Si ricorda che per l’operatività della misura è necessario attendere l’emanazione di un decreto del MiSE che dovrà stabilire criteri, condizioni e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal regolamento (UE) 651/2014;

  • l’art. 29, commi 5 e ss., che prevede agevolazioni finanziarie (nella forma del finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa) per sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione, è stato integrato con la previsione (nuovo comma 7-bis) secondo cui le imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla legge possono accedere alle agevolazioni anche presentando congiuntamente tra loro, in numero massimo di 10, progetti di digital transformation da realizzare mediante il ricorso al contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione (compresi il consorzio e l’accordo di partenariato in cui figuri come soggetto promotore capofila un DIH o un EDI-ecosistema digitale per l’innovazione).

Per la concessione delle agevolazioni, i progetti devono presentare un importo di spesa minimo pari a 50mila euro (anziché 200mila come previsto originariamente dal DL) ed essere diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti che rientrano nel Piano Industria 4.0 (ovvero advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e delle altre tecnologie, tra le quali, quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio e ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.

Con riferimento ai requisiti soggettivi per presentare la domanda di agevolazione, la norma stabilisce che deve trattarsi di imprese: i) iscritte e attive nel Registro Imprese; ii) non sottoposte a procedura concorsuale, né in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; iii) con almeno due bilanci approvati e depositati e con un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100mila (tale soglia è stata abbassata rispetto all’originaria previsione di euro 500mila), conseguito nell’esercizio finanziario cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato. A quest’ultimo riguardo, nel caso di progetti congiunti e, quindi, presentati anche in rete, la norma precisa che la soglia minima dei ricavi può essere conseguita mediante la somma dei ricavi di vendite e prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato.

Infine, le imprese proponenti devono operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere nonché, per i soli anni 2019-2020, nel settore turistico limitatamente alle imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un’ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili.

Anche in questo caso, la misura agevolativa sarà efficace a seguito dell’emanazione di un decreto del MiSE che stabilirà criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie, nella misura massima del 50% dei costi ammissibili, definite nei limiti delle normative europee sugli aiuti alle imprese;

  • l’art. 49, che stabilisce un credito di imposta – in regime “de minimis” – per la partecipazione di PMI a fiere internazionali (30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite massimo di 60mila euro), è stato espressamente esteso anche alle fiere internazionali che si svolgono in Italia. Rispetto alla originaria previsione introdotta con il DL Crescita, è stato inoltre eliminato il riparto del credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, in tre quote annuali. le disposizioni attuative della misura sono rimesse a un successivo decreto interministeriale MiSE-MEF che dovrà, in particolare, definire le tipologie di spese ammesse, le procedure per l’ammissione al beneficio (secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande), l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è previsto il credito d’imposta e le procedure di recupero per casi di illegittima fruizione del beneficio.
  •  – CONSULTA IL TESTO DEL DECRETO