Il 1° luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale MISE del 9 giugno 2020, che disciplina criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni legate alla Digital Transformation prevista dal c. d. Decreto Crescita (n. 34/2019, art. 29).

La misura è finalizzata a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese – attività di innovazione di processo e di organizzazione o progetti di investimento – anche in forma aggregata attraverso l’implementazione di tecnologie abilitanti individuate dal Piano Nazionale Impresa 4.0 o di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Tra le tecnologie abilitanti, il decreto menziona: advanced manufacturing solutions, additive manifacturing, realtà aumentata, cloud, cybersecurity, big data e analytics, ecc.; tra le tecnologie di digitalizzazione della filiera rientrano, ad esempio, quelle dirette a: ottimizzare la gestione della supply chain, integrare i software, realizzare piattaforme di gestione e coordinamento della logistica, di e-commerce, sistemi di pagamento, fintech, blockchain, IoT, Intelligenza artificiale, system integration applicata all’automazione dei processi, etc.

Le imprese beneficiarie devono operare nel settore manifatturiero, dei servizi alle imprese manifatturiere, del turismo o del commercio, svolgendo le attività economiche identificate con i codici Ateco di cui all’elenco allegato al decreto.

Per le agevolazioni sono messe a disposizione risorse finanziarie pari a 100 milioni di euro – 20 milioni per contributi a fondo perduto e 80 milioni a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile – per i progetti presentati dalle PMI, anche facendo ricorso al contratto di rete – o altre forme contrattuali di collaborazione, es. consorzio – purché in numero non superiore a 10 imprese aggregate. In tal caso, la soglia di accesso minima relativa al fatturato delle imprese che intendono presentare domanda di agevolazione, che il decreto fissa in almeno 100.000 euro, può essere conseguita mediante la somma dei ricavi di vendite e prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato.

Una quota pari al 25% della dotazione finanziaria complessiva è peraltro riservata ai progetti presentati da micro e piccole imprese e ai progetti congiunti proposti da reti d’impresa o da altre forme di collaborazione.

Il contratto di rete – o le altre forme contrattuali di collaborazione – deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione e agli obiettivi del progetto e deve far emergere una chiara suddivisione delle competenze, compresa l’individuazione del soggetto capofila per i rapporti con il Ministero, e degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto.

I progetti, da realizzarsi sul territorio nazionale, devono prevedere una durata massima di 18 mesi e una spesa di importo compreso tra 50.000 e 500.000 euro e, nel caso di progetti congiunti, ciascuna impresa della rete/aggregazione deve sostenere almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili.

L’agevolazione, che si basa su una procedura valutativa a sportello gestita da Invitalia, è concessa sul 50% delle spese ammissibili – nei limiti dei regimi di aiuti stabiliti dall’art. 29 GBER per i progetti di innovazione dei processi e dell’organizzazione e dal c.d. “de minimis” per i progetti di investimento – per il 10% sotto forma di contributo e per il restante 40% come finanziamento agevolato, senza interessi e della durata massima di 7 anni. Nel caso di progetti di investimento, tra le spese ammissibili sono ricompresi i costi per servizi di gestione delle iniziative progettuali congiunte resi dal soggetto promotore capofila alle altre PMI beneficiarie (nella misura massima del 2% del totale costi ammissibili).

Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate una sola volta (in forma singola o congiunta) e possono riguardare alternativamente attività di innovazione di processo/organizzazione o progetti di investimento.

Termini e modalità per la presentazione delle domande, per la valutazione dei progetti e la rendicontazione di attività e costi saranno stabiliti dal MISE con successivo decreto direttoriale.