Il 16 luglio 2020 il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del DL Rilancio n. 34/2020 (Legge 17 luglio 2020 n.77, pubblicata in Gazzetta Ufficiale), che introduce una importante novità in tema di reti di imprese e codatorialità.

Infatti, nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione Bilancio alla Camera è stato approvato un emendamento che, accogliendo una proposta di RetImpresa, introduce il “contratto di rete con causale di solidarietà” allo scopo di sostenere le imprese, soprattutto PMI, che intendono affrontare la crisi collaborando in filiera per tutelare l’occupazione.

La nuova norma riprende e valorizza l’esempio delle buone prassi di collaborazione imprenditoriale sviluppate durate l’emergenza sanitaria del Covid-19 in chiave di tutela dell’occupazione e riduzione degli oneri aziendali.

La misura dà inoltre un impulso decisivo all’attuazione dell’istituto della codatorialità, al momento disapplicato, per consentire alle imprese in rete di condividere il personale in funzione degli obiettivi comuni da raggiungere con il contratto di rete.

Sul punto si veda il  recente intervento del Presidente Fabrizio Landi sul Sole24Ore.

In dettaglio, il nuovo art. 43-bis del DL Rilancio (testo della norma allegato) integra la disciplina in materia di reti d’impresa, inserendo una nuova fattispecie che consente di ricorrere al contratto di rete per finalità non solo di “crescita” ma anche solidaristiche, con l’obiettivo di mantenere i livelli di occupazione nelle filiere in crisi, favorendo altresì la ripresa delle attività produttive attraverso progetti imprenditoriali condivisi e sinergie nella gestione del personale tra le aziende stesse.

Le reti di imprese per finalità solidaristiche consentono, infatti, alle imprese di filiere colpite da crisi economiche o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti (es. epidemie, catastrofi naturali, crisi di indotti industriali) di impiegare i lavoratori delle aziende partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, di inserire persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi d’impresa o di assumere nuove figure professionali necessarie a rilanciare le attività nelle fasi di uscita dalla crisi, rendendo più agevole e flessibile l’utilizzo del personale nella rete attraverso il ricorso agli istituti del distacco semplificato e della codatorialità.

A questo fine, la misura sblocca l’istituto della codatorialità, già introdotta per il contratto di rete nel 2013 dalla c.d. Legge Biagi (art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276), ma rimasta di fatto inattuata per mancanza di disposizioni operative sulle procedure di comunicazione necessarie per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso le aziende stesse della rete.

Il completamento della disciplina della codatorialità, sulla quale RetImpresa e Confindustria stanno lavorando da tempo, rappresenta una misura attesa e importante per le reti di impresa, che al 30 giugno 2020 contano 6.211 contratti di rete con 36.326 imprese coinvolte, e che potrà dare un forte impulso anche alla diffusione di nuovi modelli organizzativi di collaborazione tra imprese, in grado di valorizzare il capitale umano attraverso il trasferimento delle competenze del personale lungo le filiere e la progettazione di percorsi di formazione inter-aziendali su aspetti strategici per la crescita professionale.

In particolare, la nuova norma rimette a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL Rilancio, la definizione delle necessarie procedure di comunicazione agli Enti competenti (Inail e Inps) da parte dell’impresa della rete individuata quale referente nel contratto per tali adempimenti.

A completare il percorso di semplificazione, si prevede una forma semplificata di pubblicità del contratto di rete di solidarietà, in deroga alle regole generali, attraverso la firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale e l’assistenza qualificata delle parti ad opera delle Organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale nelle fasi di redazione finale e sottoscrizione del contratto.

Infine, si segnala che la norma limita inizialmente la possibilità di costituire reti di impresa per finalità di solidarietà al solo 2020, ma tale previsione potrebbe essere prorogata in considerazione del probabile perdurare della crisi socio-economica da Covid-19 e dei positivi effetti che la misura potrà avere nel ridurre il ricorso agli strumenti di integrazione salariale e i casi di licenziamento dei lavoratori a rischio, con minore impatto, quindi, sui costi generali di sistema.

La nuova fattispecie del contratto di rete di solidarietà è efficace dal 19 Luglio 2020.