Il 24 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 5/EChiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box – Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146”, fornendo indicazioni sul nuovo regime agevolativo volto a incentivare la creazione e lo sfruttamento economico di beni immateriali nell’esercizio di attività di impresa – impianto generale, ambito soggettivo e oggettivo, modalità di accesso, beni immateriali agevolabili, calcolo dell’agevolazione – tra cui anche la possibilità di applicare la misura a consorzi e reti d’impresa.

La precisazione risponde ad una precisa richiesta avanzata da Confindustria che ha partecipato alla consultazione pubblica sulla bozza di circolare, rilevando, tra gli altri punti, anche la necessità di esplicitare l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, con specifico riferimento a consorzi e reti di impresa.

Il testo integrale del contributo di Confindustria è disponibile al seguente link: http://www.confindustria.it//home/policy/position-paper/dettaglio/nuovo-patent-box

 

Nuovo Patent Box: caratteristiche principali

Il Nuovo Patent Box (o regime di deduzione rafforzata dei costi di R&S) è il regime agevolativo opzionale collegato all’utilizzo di specifici beni strumentali nell’ambito dell’attività d’impresa e, in particolare, consente al soggetto “investitore” – ossia colui che esercita le attività di ricerca e sviluppo, ha diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, ne sostiene costi, se ne assume i rischi e si avvale degli eventuali risultati – una deduzione fiscale maggiorata di determinate spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo riferibili agli stessi beni.

La nuova disciplina del Patent Box, introdotta dall’art. 6 del DL n. 146/2021 come modificato da ultimo dalla Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), abroga il precedente regime (L. n. 190/2014 – art. 1 co. 37-45 – novellata dal DL 34/2019, art. 4), ma – in sostituzione della parziale detassazione del reddito di impresa derivante dall’impiego di beni intangibili, che prevedeva metodi di calcolo complessi e forme di verifica preventiva – introduce una maggiorazione al 110% dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali. Ciò consente all’impresa beneficiaria di operare una variazione in diminuzione rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile e del valore della produzione netta, da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento.

Si ricorda che i beni immateriali agevolabili (art. 6, co. 3, DL n. 146/2021, come specificati nel Provvedimento AdE 15 febbraio 2022) sono: a) software protetto da copyright; b) brevetti industriali – inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione – i brevetti per modello d’utilità nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori; c) disegni e modelli giuridicamente tutelati; d) due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti, di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Pertanto, nel nuovo regime Patent Box, finalizzato a valorizzare il ruolo dei beni immateriali nello sviluppo della redditività d’impresa, l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (ciò in linea con le raccomandazioni OCSE volte a garantire che la misura non integri elementi di concorrenza fiscale dannosa). Pertanto, previa apposita opzione in dichiarazione dei redditi, l’impresa avente diritto ne può beneficiare direttamente e autonomamente, rinviando il confronto con l’Amministrazione finanziaria all’eventuale fase di controllo successiva.

 

Applicazione della misura a consorzi e reti di imprese

Con la Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate, in linea con l’orientamento adottato in precedenza in tema di credito d’imposta per ricerca e sviluppo (Circolare n. 13/E/2017), precisa che il Patent Box si applica anche a consorzi e reti di imprese.

Con riferimento ai consorzi, occorre distinguere due casistiche:

  1. consorzio come soggetto “investitore”: se il consorzio effettua direttamente gli investimenti nell’attività di ricerca e sviluppo sostenendone i costi, sopportando il rischio dell’attività svolta e ricavandone i benefici, l’agevolazione spetta al consorzio stesso che ne fruirà in modo autonomo con riferimento ai costi connessi ai beni immateriali oggetto di agevolazione;
  2. consorzio come strumento di esercizio comune delle attività di ricerca e sviluppo: se invece il consorzio, pur svolgendo l’attività di ricerca e sviluppo, non assume il ruolo di investitore ma opera secondo il meccanismo del riaddebito alle imprese consorziate dei costi sopportati, il rischio dell’investimento grava sulle imprese partecipanti – in relazione alla quota di costi da ciascuna sostenuta attraverso il “ribaltamento” operato dal consorzio – e quindi l’agevolazione della maggiorazione del 110% da applicare alla quota di costi di propria competenza spetta a ciascuna impresa consorziata.

Nel caso invece di imprese aderenti a un contratto di rete, l’Agenzia delle Entrate, seguendo un approccio consolidato (cfr. Circolare 4/E del 15 febbraio 2011 e Circolare 20/E del 18 giugno 2013), distingue le due ipotesi della “rete-contratto” e della “rete-soggetto”:

  1. Rete-contratto, priva di soggettività giuridica e di conseguenza anche di autonoma capacità tributaria: gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti in capo alle imprese partecipanti. Pertanto, in relazione ai costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo – siano essi fatturati direttamente alle imprese o ad esse “ribaltati” a seconda delle modalità con cui opera l’Organo comune della rete – i soggetti “investitori” beneficiari dell’agevolazione (maggiorazione del 110% dei costi sostenuti) sono direttamente le singole imprese.
  2. Rete-soggetto, dotata di soggettività giuridica e quindi di capacità giuridica tributaria autonoma rispetto a quella delle singole imprese aderenti: gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla rete-soggetto, che diventa un soggetto passivo di imposta autonomo. Pertanto, se le attività di ricerca e sviluppo previste dal programma di rete e il rischio ad esse connesso sono imputabili alla rete-soggetto, quest’ultima diventa il beneficiario dell’agevolazione.

Per maggiori dettagli e approfondimenti si rinvia alla Circolare allegata.