Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato lo scorso 29 settembre le FAQ relative al Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo istituito dal cd. Decreto Destinazione Italia (D.L. n. 145/2013) e riformato dalla Stabilità 2015 (L. 190/2014) e dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016).

Con l’occasione riassumiamo il quadro complessivo della misura agevolativa, già oggetto di aggiornamento in precedenti news, in quanto diretta anche alle reti di impresa.

 

Normativa di riferimento

Con l’articolo 1, co. 35, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015, che aveva sostituito l’articolo 3 del d. legge 23 dicembre 2013, n. 145) e successivamente modificata, in senso migliorativo per le imprese, dall’articolo 1, comma 15, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) trova disciplina il credito di imposta in R&S.

Le novità introdotte con Legge di Bilancio 2017

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto modifiche applicabili a decorrere dai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31/12/2016. Il legislatore ha esteso il periodo temporale in cui si possono effettuare gli investimenti per i quali è riconosciuta l’agevolazione, ha innalzato l’aliquota del credito riconosciuto sull’eccedenza rispetto agli investimenti effettuati nel triennio precedente e portato il tetto annuale massimo di fruizione per ciascuna impresa da 5 a 20 milioni di euro.

In sintesi il quadro dell’agevolazione è il seguente: viene riconosciuto un credito di imposta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020. Il credito di imposta è commisurato all’eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti realizzati nei periodi di imposta 2014 -2015 -2016 con aliquota pari al 50 per cento ed è subordinato alla condizione che nel periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell’agevolazione siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo, rientranti tra quelle ammissibili, di importo almeno pari a 30.000 euro. Il credito di imposta è fruibile entro un tetto massimo annuale 20 milioni di euro per ciascun beneficiario.

La Legge di Bilancio 2017 ha, inoltre, ampliato la platea dei soggetti beneficiari alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti e ha eliminato, nell’ambito del personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”.

Gli interventi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate

La disciplina istitutiva, nella versione originaria, contemplava le reti tra i destinatari del credito di imposta, mentre con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014 ( L.190/2014) questa espressa menzione è stata soppressa. Con intervento chiarificatore l’Agenzia delle Entrate, con Circolare 5/E del 16.3.2016  ha precisato che “nel novero delle imprese beneficiarie sono ricompresi i consorzi e le reti di imprese, anche se il novellato articolo 3 non ripropone la previsione secondo la quale “sono destinatari del credito di imposta…anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano l’attività di ricerca, sviluppo e innovazione”. Inoltre con Circolare n.13/E del 27.4.2017  ha fornito dettagli circa le modalità applicative del credito d’imposta.