Il Contratto di sviluppo di cui all’art. 43 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e disciplinato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 e s.m.i., rappresenta il più importante strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni, in particolare per lo sviluppo industriale, di attività turistiche e per la tutela ambientale.
Tale strumento, operativo dal 2011, consente di ottenere agevolazioni, anche combinate tra loro e nei limiti delle norme vigenti in materia di aiuti di stato, nella forma del finanziamento agevolato, del contributo in conto interessi, del contributo in conto impianti e del contributo diretto alla spesa, all’esito di una procedura negoziata gestita da Invitalia SpA.
È inoltre prevista una specifica procedura fast track per il finanziamento e la valutazione dei programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni – c.d. Accordi di Sviluppo – con investimenti pari o superiori a 50 mln di euro (20 mln se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), sottoscritti tra il Ministero, Invitalia, l’impresa proponente e le eventuali Regioni co-finanziatrici, a condizione che i medesimi presentino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.
Come noto, i programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, di qualsiasi dimensione, anche in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, consentendo in tali ipotesi alle imprese in rete di raggiungere congiuntamente la soglia di investimento minimo complessivo richiesto pari a 20 milioni di euro (spese e costi ammissibili alle agevolazioni), ovvero a 7,5 milioni di euro per i programmi riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per gli investimenti nel settore turistico che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.
Va inoltre considerato che il Contratto di sviluppo è stato scelto come principale strumento attuativo degli Investimenti previsti nelle diverse Componenti in cui si articolano le Missioni del PNRR.
Al riguardo, con il D.M. MISE del 13 gennaio 2022 sono stati indicati criteri e modalità di presentazione dei progetti e caratteristiche dei programmi di investimento ammissibili attraverso i Contratti di sviluppo per l’attuazione dell’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR, mettendo a disposizione una dotazione di 750 mln di euro per le filiere automotive; design, moda e arredo; microelettronica e semiconduttori; metallo ed elettromeccanica; agroindustria; chimico/farmaceutico.
Il successivo D.M del 27 gennaio 2022 disciplina l`attuazione dell’Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR, destinando risorse complessive per 1 mld di euro per lo sviluppo dei settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici (PV – PhotoVoltaics) innovativi e aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande (industria eolica), e per l’accumulo elettrochimico (batterie).
Inoltre, il Decreto Ministeriale 2 novembre 2021 (pubblicato in G.U n.5 l’8 gennaio 2022) ha introdotto nuovi requisiti di accesso in grado di rafforzare e migliorare la qualità dei programmi che abbiano un impatto sul rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale, in particolare sotto i profili ambientali, occupazionali e tecnologici.
Le principali novità riguardano la semplificazione dell’iter amministrativo, mediante la modifica dei criteri di attivazione degli Accordi di Sviluppo (procedura fast track), la revisione della procedura degli accordi di programma e l’aggiornamento dei requisiti per la concessione delle agevolazioni per i programmi di sviluppo industriale e turistico, con lo scopo specifico di premiare le progettualità più qualificate.
In particolare, con riferimento ai criteri di attivazione degli Accordi di Sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni, è stato precisato che il soggetto gestore Invitalia dovrà valutare “la sussistenza di almeno tre dei requisiti previsti dall’art. 9, comma 6 (i.e. i requisiti previsti per i programmi di sviluppo industriale e turistico ai sensi del DM 9 dicembre 2014), ovvero il rilevante impatto ambientale del programma di sviluppo, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale di cui all’art. 6, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 4 comma 5.”
Il contratto di rete è stato quindi espressamente inserito come elemento di strategicità nella valutazione degli Accordi di Sviluppo, in quanto modello di organizzazione e gestione considerato in grado di conferire valore aggiunto ai grandi progetti di investimento presentati dalle imprese in forma congiunta.
Maggiori informazioni sui contratti di sviluppo sono disponibili consultando la sezione dedicata del sito del MiSE e le nostre precedenti news.
Per ricevere assistenza e consulenza per la stipula di contratti di rete è possibile contattare RetImpresa all’indirizzo mail retimpresa@confindustria.it