È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 244 del 17 ottobre 2019) il Decreto del MiSE 30 agosto 2019 di revisione della disciplina attuativa degli interventi agevolativi per le aree di crisi industriale, ai sensi della legge n. 181/1989.

Il Decreto stabilisce termini, modalità e procedure per l’accesso e per la concessione ed erogazione alle imprese degli incentivi volti a favorire programmi di investimento per la riqualificazione e il rilancio delle aree di crisi industriale, con priorità per le situazioni di crisi complessa.

In generale, le principali novità introdotte dal provvedimento rendono più agevole e semplificano le procedure per l’accesso delle imprese alla misura e ampliano la platea dei beneficiari – includendo le reti di imprese – e delle spese potenzialmente ammissibili (es. spese per la formazione), in una logica di valorizzazione della capacità di innovazione delle imprese e di flessibilità complessiva degli strumenti, anche al fine di adattare l’agevolazione alle caratteristiche del tessuto produttivo locale e alle “vocazioni” dei territori.

In particolare, si segnala l’abbassamento della soglia minima di investimento ammissibile all’agevolazione, che passa da 1,5mln a 1 mln di euro, e l’espresso riconoscimento del contratto di rete, con o senza soggettività giuridica, come modello di collaborazione e di coordinamento delle filiere produttive per il rilancio competitivo delle aree in crisi.

È inoltre prevista la possibilità di stipulare Accordi di Sviluppo tra il Ministero, il soggetto gestore della misura (Invitalia), l’impresa proponente, le Regioni e altre amministrazioni interessate, con una procedura semplificata e prioritaria, (c.d. modello “fast track”, utilizzato anche per i Contratti di sviluppo). Tali Accordi sono ammessi per progetti di investimento di importo pari o superiore a 10 mln di euro, e rilevanti per impatto occupazionale e obiettivi strategici, verificati sulla base di uno o più dei seguenti requisiti: capacità di attrazione di investimenti esteri, coerenza degli investimenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, perseguimento di particolari obiettivi di sostenibilità ambientale.

Con specifico riferimento ai fenomeni aggregativi, come anticipato, il Decreto ammette le reti di imprese tra i soggetti beneficiari diretti della misura, sia nella forma della rete contratto che in quella della rete soggetto, così come le reti tra imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto/servizio, ciascuna per un determinato ambito di attività (c.d. aggregazioni di filiera).

Per usufruire dell’agevolazione il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra le imprese rispetto al progetto proposto e possedere una serie di requisiti obbligatori, tra i quali:

  • suddivisione di competenze, costi e spese a carico di ciascun partecipante alla rete e responsabilità solidale per l’esecuzione del progetto;
  • nomina obbligatoria dell’Organo comune – nel caso di rete contratto – dotato di potere di rappresentanza delle imprese retiste per tutti i rapporti con il Ministero;
  • numero minimo di 3 e massimo di 6 imprese retiste;

Inoltre, le singole imprese, anche se in rete, devono possedere i requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del Decreto (forma societaria, iscrizione nel Registro imprese, non essere in stato di liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale, non essere qualificate come “imprese in difficoltà” ai sensi del Regolamento GBER, ecc.).

A completamento dei programmi di investimento produttivo e dei programmi per la tutela ambientale, sono ammessi anche:

  • progetti per l’innovazione dell’organizzazione (fino al 20% degli investimenti ammissibili);
  • progetti per la formazione del personale (fino al 10% degli investimenti ammissibili).

Il Decreto stabilisce sul punto che, nel caso di programmi di investimento realizzati in rete, la soglia di spesa ammissibile per singolo progetto delle imprese partecipanti non può essere inferiore a 400mila euro. In tal caso, pertanto, la soglia minima complessiva dell’investimento sarà pari a 1,2 milioni di euro (dovendo la rete essere composta da almeno 3 imprese).

Con la circolare n. 10088 del 16 gennaio 2020 il MISE ha fornito indicazioni su criteri e modalità di presentazione e attuazione degli investimenti e su attività, tipologie e limiti di spesa ammissibili.