Il contratto di rete è un innovativo modello di collaborazione tra imprese, introdotto nell’ordinamento italiano nel 2009, che consente alle aziende aggregate di realizzare progetti ed obiettivi condivisi nell’ottica di incrementare la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato, pur mantenendo ciascuna di esse indipendenza, autonomia e specialità.
Il contratto di rete è disciplinato dall’art. 3, commi 4-ter e ss. del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 (convertito nella Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e smi), come successivamente modificato e integrato da diversi interventi legislativi. Per maggiori informazioni sul quadro normativo aggiornato in materia di reti d’impresa si rinvia al seguente link.
Può essere stipulato tra imprese senza limitazioni relative a:
- forma giuridica: società di capitali, società di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, ecc.
- dimensione: grandi, medie e piccole imprese
- numero di imprese: devono essere almeno due
- luogo: possono partecipare aziende situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia
- attività: possono operare in settori diversi
Nello schema normativo è previsto che le parti prima predispongano un “programma di rete” – ossia un piano generale d’azione volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività – e poi diano esecuzione concreta alle attività previste nel piano.
Tali attività possono essere di tre tipi:
- collaborazione tra le parti in ambiti attinenti l’esercizio delle proprie imprese
- scambio tra le parti di informazioni o di prestazioni di qualsiasi natura (industriale, commerciale, tecnica e tecnologica)
- esercizio in comune tra le parti di una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese
Aggregarsi e costituire una rete d’impresa consente di aumentare la crescita dimensionale preservando l’autonomia giuridica ed operativa delle diverse imprese che si aggregano.
Attraverso la collaborazione all’interno di una rete d’impresa si può infatti conseguire un accrescimento delle capacità innovative e competitive delle aziende partecipanti.
La sinergia tra imprese in rete consente di:
- divenire un’aggregazione di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero
- ampliare l’offerta dei beni e/o servizi
- dividere i costi
- accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto
- godere di agevolazioni fiscali (quando vigenti)
- partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici
- impiegare il distacco del personale tra le imprese: l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete
- assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete
Il contratto di rete tra imprese formalizza i rapporti di collaborazione e condivisione tra le imprese partecipanti in modo da definire chiaramente l’impegno, l’investimento e il tipo di legame da adottare.
In particolare:
- come realizzare il programma comune e come misurare l’avanzamento verso gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva; quali sono i diritti e gli obblighi assunti da ciascun partecipante;
- le regole di gestione dell’eventuale fondo patrimoniale comune e la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare;
- l’eventuale istituzione di un organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti, le regole relative alla sua sostituzione;
- le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune, che non rientri nei poteri di gestione conferiti all’eventuale organo comune (che possono prevedere la maggioranza semplice, maggioranze qualificate oppure l’unanimità dei partecipanti su tutte, o anche su alcune decisioni);
- la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori ed eventualmente le cause di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto.