Con il D.L.76/2013 ( conv. con L.99/2013) è stato introdotto all’art.30 del D.Lgs. 276/2003 il comma 4-ter con cui si disciplina il distacco cd. “semplificato” del personale tra imprese partecipanti ad un contratto di rete.

La “semplificazione” consiste nel fatto che l’interesse della società distaccante, nel caso in cui quest’ultima e l’impresa distaccataria partecipino ad un contratto di rete, sorge automaticamente in forza dell’operare della rete.

Con interpello n.1/2016 Confindustria ha chiesto al Ministero del Lavoro se fosse possibile estendere analogicamente l’automatismo dell’interesse alle imprese infragruppo.

Il Ministero, argomentando dal fatto che anche nei gruppi d’imprese viene condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico, ha sostenuto che in caso di ricorso all’istituto del distacco tra società appartenenti al medesimo gruppo, l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo, analogamente a quanto previsto per i contratti di rete.

Pertanto l’importante novità introdotta nel 2013 sul terreno delle reti ha aperto ora la strada ad un’estensione nell’ambito dei gruppi di imprese.

Vedi anche :

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-01-23/distacco-infragruppo-automatico-081502.shtml?uuid=ACLMuxFC