Con il “Collegato Agricoltura” (Legge n. 154 del 28.7.2016 ), il legislatore ha introdotto due misure di semplificazione per le reti d’impresa:

• con la prima modifica, contenuta all’art. 17 della L, n. 154/2016, come già annunciato con nostra news del giorno 8 luglio scorso (vedi News precedente), il legislatore ha semplificato la gestione amministrativa delle reti d’impresa meramente contrattuali, circoscrivendo l’obbligo di redazione e deposito della situazione patrimoniale della rete (cd. bilancio) alle sole reti dotate di soggettività giuridica (reti-soggetto).

• La seconda modifica concerne, invece, la misura giuslavoristica dell’assunzione congiunta dei lavoratori tra imprese agricole legate da un contratto di rete (ex art. 31 d.lgs. 276/2003). La previsione, contenuta all’art. 18 della L.n.154/2016, modifica, abbassandola, la percentuale necessaria di imprese agricole presenti in una rete d’imprese perché possa trovare applicazione l’assunzione congiunta dei lavoratori disciplinata ai sensi dell’art. 31 del d.lgs,276/2003. La previgente previsione richiedeva che almeno il 50% delle imprese aggregate in una rete d’imprese fossero imprese agricole, ora la percentuale è stata portata al 40%.

 La Legge n. 154 del 28.7.2016, ha trovato pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 10.8.2016 ed entrerà in vigore il 25.8.2016

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