FAQ
1 – Che cos’è un contratto di rete?
Il contratto di rete rappresenta una nuova tipologia negoziale a disposizione delle imprese per collaborare alla realizzazione di progetti e obiettivi comuni.
Mediante tale contratto le imprese perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
La sua disciplina è contenuta nell'art. 3, commi 4-ter e seguenti, della legge n. 33/2009, di conversione del DL n. 5/2009, come modificata e integrata dall'art. 1 della legge n. 99/2009 e dall'art. 42 del DL n. 78/2010, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con la legge di conversione n. 122/2010.
Si tratta di un contratto tipico di aggregazione tra imprese con comunione di scopo, che non crea un nuovo soggetto di diritto né una nuova e distinta attività d’impresa rispetto a quella dei soggetti aderenti al contratto.
Per la realizzazione dello scopo comune le imprese devono stabilire un programma comune di rete, ossia l’insieme di diritti e obblighi assunti dalle parti.
Tra le attività che le imprese aderenti alla rete possono svolgere, la legge indica le seguenti tipologie:
- collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle imprese aderenti;
- scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
- esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto delle imprese aderenti.
2 - Chi può sottoscrivere un contratto di rete?
Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese, qualsiasi sia la loro forma di costituzione (società di capitali, società di persone, imprenditori individuali, ecc.) la loro dimensione (grandi, medie e piccole imprese) o il loro ambito di attività (es. imprese di produzione di beni o servizi, imprese di distribuzione).
Ciò può essere desunto dall’art. 3, co. 4-ter, lett. a), Legge n. 33/2009, che nel richiedere l’indicazione nel contratto del nome, della ditta, della ragione o denominazione sociale di ogni partecipante alla rete, lascia intendere che tale contratto può essere stipulato tra imprese qualsiasi sia la loro forma di organizzazione, posto che vengono richiamati espressamente tutti i tipi di nomi riguardanti le modalità di costituzione delle imprese.
Inoltre, dalla disciplina del contratto di rete non emerge alcun limite di sorta in merito alla natura delle imprese che possono sottoscrivere un contratto di rete.
3 – Come si fa il contratto di rete?
Il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Tali forme sono previste dalla legge ai fini degli adempimenti pubblicitari cui è sottoposto il contratto di rete.
Infatti, l’art. 3, co. 4-quater, della legge n. 33/2009 stabilisce che il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Per quanto riguarda i contenuti del contratto, le parti devono attenersi alle indicazioni fornite nell’art. 3, co. 4-ter, lett. da a) ad f), legge n. 33/2009.
4 – Cosa può contenere il programma di rete?
Il programma di rete, elemento obbligatorio del contratto, deve contenere “l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune”.
La normativa non prescrive particolari contenuti alle parti, lasciando ad esse la più ampia libertà negoziale.
Ai fini dell’agevolazione fiscale, tuttavia, è importante definire come si vuole perseguire lo scopo comune. Gli utili che non concorrono alla formazione del reddito imponibile sono, infatti, vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete. A tale riguardo l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, ha precisato che “la norma agevolativa ha per obiettivo il completamento del programma comune di rete previsto dal contratto”.
5 – Due imprese che hanno diversi oggetti sociali e compiono attività differenti possono mettersi in rete?
Il contratto di rete consente di aggregare imprese a prescindere dalla loro attività specifica. Quello che deve essere raggiunto è lo scopo comune anche se le imprese aderenti esercitano attività differenti.
6 – L’organo comune ed il patrimonio comune sono obbligatori per la costituzione di un contratto di rete?
No, entrambi sono facoltativi. Questa è una delle novità più rilevanti introdotte dalla legge n. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010. In questo modo il Legislatore ha lasciato all’autonomia negoziale delle parti il compito di graduare l’intensità dell’aggregazione, sia sotto il profilo patrimoniale che della governance della rete.
7 – In che cosa consiste il beneficio fiscale previsto dal D.L. 78/2010?
L’art. 42 comma 2 quater, della legge n. 122/2010, di conversione del DL n. 78/2010, ha introdotto una agevolazione fiscale a favore delle imprese che stipulano contratti di rete.
Secondo questa norma non concorre alla formazione del reddito imponibile dell’impresa aderente a un contratto di rete la quota degli utili dell’esercizio destinata al fondo patrimoniale comune e per tale via alla realizzazione degli investimenti previsti dal contratto di rete.
8 – Per quanti anni la quota di utili delle imprese contraenti destinata al fondo comune rimane in sospensione d’imposta?
L’agevolazione si applica agli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
La sospensione di imposta completato il programma di rete, continua a perdurare anche oltre la naturale scadenza del contratto di rete stesso, fino a quando la riserva di patrimonio netto, in cui si è data evidenza degli utili destinati alla rete, viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite.
9 – Quali sono le principali differenze tra la rete di impresa ed il Consorzio e/o la società consortile?
La principale differenza tra il contratto di rete di imprese e il consorzio è data dal fatto che con il primo le imprese collaborano e si aggregano per esercitare attività o realizzare progetti funzionali ad accrescere la capacità innovativa e competitiva della stesse, mentre con il secondo le imprese possono collaborare per dare vita ad una nuova attività imprenditoriale, diversa da quella che le imprese esercitano individualmente.
Entrambe le tipologie di contratti in questione consentono alle imprese di aggregarsi per crescere, ma con modalità e intensità differenti.
In particolare, con il contratto di rete l’impresa punta a rimanere in prima linea sul mercato, senza però rinunciare ai positivi effetti di una aggregazione con altre imprese, mentre con il contratto di consorzio l’impresa punta a creare con altre imprese un nuovo operatore economico in grado di avvantaggiarle, rinunciando però a una parte del proprio mercato.
Tali differenze riguardano principalmente le reti e i consorzi congegnati per avere una rilevanza esterna.
Quando invece sia la rete che il consorzio non sono destinati e interagire all’esterno con terzi, la principale differenza tra i due contratti è rappresentata dal fatto che le reti costituiscono una forma di collaborazione maggiormente flessibile, poichè consentono alle imprese di realizzare attività ulteriori rispetto a quelle che esse esercitano individualmente, agevolando in questo modo i processi di aggregazione.
Sussistono inoltre alcune differenze sul piano delle discipline applicabili alle due tipologie negoziali, soprattutto con riferimento alle normative settoriali applicabili ai consorzi. Ad esempio, nei consorzi tra PMI disciplinati dalla legge n. 240/1981 si prevedono limiti all’autonomia negoziale delle parti, come la richiesta di un numero minimo di partecipanti, non previsti dalla disciplina del contratto di rete di imprese.





