Nella realizzazione del programma di rete le imprese retiste e/o l’organo comune pongono in essere operazioni, sia attive che passive, con rilevanza fiscale. Poiché la “rete contratto” non dà vita ad un nuovo ente civile e tributario – ma si configura come un accordo di collaborazione tra le singole imprese – le operazioni poste in essere per l’attuazione del programma comune di rete esplicano efficacia nella sfera giuridica e sfera tributaria delle imprese aderenti.
Nei casi in cui l’attività per l’esecuzione del programma di rete non sia riconducibile alla singola impresa in via autonoma e indipendente, allora la “rete” opererà per il tramite dell’organo comune. Quest’ultimo esercita la sua attività esecutoria secondo le regole del mandato e le imprese, nel contratto di rete, devono stabilire se l’attività è esercitata secondo le regole del mandato con rappresentanza o del mandato senza rappresentanza
>>>>>>>>>>>>LE REGOLE DI FATTURAZIONE DEI CONTRATTI DI RETE (RETE CONTRATTO)<<<<<<<<<<<<