Con la circolare del 25 maggio 2015 il Mise precisa che se il programma di sviluppo è presentato da un gruppo di imprese in rete, l’intero programma deve essere realizzato dai soggetti retisti e/o dalla Rete nel caso sia dotata di soggettività giuridica. I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere realizzati congiuntamente con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, anche se questi, in ragione dell’ indipendenza che li caratterizza, non fanno parte della rete d’imprese.

 

Per quanto riguarda i limiti di investimento minimo ammessi all’agevolazione la circolare precisa che “i progetti realizzati dai soggetti retisti e/o dalla rete di imprese ai sensi dei titoli II o IV del DM 9 dicembre 2014 (ovvero progetti che riguardano investimenti produttivi per lo sviluppo industriale, turistico e la tutela ambientale), a parte eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al titolo III del DM 9 dicembre 2014 devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore ai limiti previsti per gli investimenti del soggetto proponente dagli articoli 5, 6 e 7 del DM 9 dicembre 2014″.

In pratica se il programma di sviluppo è proposto da imprese aggregate attraverso un contratto di rete i progetti di investimento agevolabili non possono avere un valore inferiore a 10 mil. di euro per lo sviluppo industriale, 5 mil. di euro per il turismo, 10 mil. di euro per la tutela ambientale, fermo restando che il valore dell’intero programma di sviluppo deve essere di almeno 20 milioni di euro (ovvero 7,5 mil. di euro per la trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli) che rappresenta la soglia minima di investimento complessivo individuata dalla legge ex art. 4, co. 3 del DM citato.